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01/06/2012 -

Economia e Finanza/Pubblica Utilità/Società/

RAGUSA: IMU SUI TERRENI AGRICOLI, E SUI FABBRICATI, IL COMUNE LA APPLICA, MA FORSE NON SI DEVE

Interpretazioni diverse e dubbie, esigenza di raccattare soldi, ignoranza di legge, pigrizia nell’approfondire il problema? Non lo sappiamo, fatto sta che gli avvisi pubblici avvertono la popolazione ragusana sulla prossima scadenza Imu anche per i terreni agricoli ed i fabbricati di pertinenza. Un nostro concittadino, il dottore Giorgio Veninata, è convinto che la nuova tassa non sia applicabile per Ragusa in quanto il nostro territorio dovrebbe essere classificato come “parzialmente montano”. Veninata ha inoltrato una nota al Comune di Ragusa citando leggi, articoli, commi. Nessuna risposta. A questo punto ci sembra doveroso riportare la tesi di Veninata in modo tale che il Comune si esprima, una volta sollevata la questione. Scrive Giorgio Veninata: “I terreni agricoli ed i fabbricati (ex rurali) al servizio degli stessi (cat. D/10) devono ritenersi esenti dall’Imu. L’art. 9, comma 8, del decreto legislativo n.23 del 14/3/2011, come modificato dall’articolo 3 della legge 44 del 26/4/2012 (di conversione del decreto legge n.16 del 2/3/2012) recita che sono esenti dall’imposta municipale gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 30/12/1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat. Sono quindi esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina determinati ai sensi dell’art.15 della legge n.984 del 27/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni. L’elenco di cui alla circolare n.9 del 14/6/1993 del Ministero delle Finanze, tuttora vigente, comprende il nostro territorio comunale come parzialmente montano e quindi rientrante in tale esenzione”.

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